IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010». Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa 250.000 persone e circa un milione di sfollati, nonche' la distruzione di citta' e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese; Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152; Sentito il Ministero della difesa; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di garantire lo svolgimento della missione del contingente di personale e mezzi delle Forze armate per il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010, per gli adempimenti amministrativi e contabili, il Vice capo ufficio generale del centro di responsabilita' amministrativa Marina militare e' nominato soggetto attuatore e provvede con i poteri di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842/2010. 2. E' istituita una contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore nella quale affluiscono tutte le risorse destinate all'attuazione della missione di cui al comma 1, e, altresi' quelle derivanti da donazioni ed atti di liberalita' anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se definite, e sempreche' concretamente realizzabili. 3. Al personale impiegato nella missione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera a), e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108. 4. Per le attivita' connesse alla missione di cui al comma 1 si applica l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.